STATUTO

Denominazione – Sede – Scopi

Articolo 1
 
1)      L’ “ONLUS ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA SUI TUMORI CEREBRALI DEL BAMBINO”, è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 460/1997, non ha scopi di lucro e si prefigge di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate nell’ambito di cui all’art. 10 comma 1, lettera a, punto 3 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, effettuando erogazioni gratuite in denaro o in natura all’Ente Pubblico Istituto Scientifico “Giannina Gaslini” di Genova al fine di:
a)      Contribuire al finanziamento di progetti orientati alla ricerca scientifica sui tumori cerebrali che colpiscono i bambini e allo sviluppo di terapie e cure di codeste patologie;
b)      Concorrere alla costituzione ed al mantenimento di opere e servizi di supporto per i bambini che sono affetti da tumore cerebrale e per coloro che prestano loro assistenza;
c)       Contribuire a progetti che tutelino e promuovano i diritti del bambino che, affetto da tali patologie, sia ricoverato nella struttura ospedaliera.
La Onlus ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste nel proprio scopo istituzionale e potrà svolgere quelle al medesimo connesse nel rispetto dei limiti di legge.
Oltre che nella denominazione verrà utilizzato l’acronimo ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione al pubblico.
La Onlus effettuerà le comunicazioni prescritte nei termini di legge alla Direzione Generale delle Entrate del Ministero delle Finanze. Alla medesima sarà comunicata ogni variazione successiva che comporti la perdita di qualifica di ONLUS.
I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
 
2)      L’Associazione, costituita a tempo indeterminato, è un ente senza fini di lucro, indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana.
 
3)      La sede legale dell’Associazione è fissata presso l’Istituto Scientifico “Giannina Gaslini”, Unità Operativa di Neurochirurgia, Largo G. Gaslini 5, 16147 Genova, mentre la sede amministrativa è decisa, ed eventualmente modificata, dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
 
4)      Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite e soppresse in tutto il territorio nazionale e internazionale sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati.
 
5)      L’Associazione è regolata dalle norme del presente statuto e dalle norme del Codice Civile e relativa attuazione e dalle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia.
 
Risorse economiche
Articolo 2
 
1)      Le entrate dell’Associazione sono costituite da eventuali quote associative, contributi volontari degli Associati, contributi volontari dei privati, contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, degli Enti di Istituzione Pubblica, contributi da Organismi Internazionali; eredità, donazioni e lasciti; entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo, contributi da altre Associazioni e qualsiasi altra forma prevista dalle norme vigenti.
 
2)      Il patrimonio dell’Associazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
 
3)      Eventuali utili e avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
 
4)      E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
 
5)      Le eventuali quote associative non sono trasmissibili e neppure rivalutabili.
 
Organi dell’Associazione
Articolo 3
 
1)      Sono organi dell’Associazione:
 
a)      L’Assemblea dei Soci
b)      Il Consiglio Direttivo
c)       Il Presidente
d)      Il Vice Presidente
e)      Il Collegio dei Revisori
 
Tutte le cariche sono gratuite.
 
I Soci
Articolo 4
 
1)      E’ un’associazione a struttura democratica, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei Soci, con diritto di voto singolo per approvazione e modifica di statuto e di regolamento e per la nomina degli organi direttivi. E’ esclusa ogni limitazione dei diritti degli Associati a causa della distanza geografica dalla sede.
 
2)      Tutte le prestazioni dei Soci sono gratuite.
 
3)      Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che siano interessati all’attività dell’Associazione stessa e che ne condividano le modalità e le finalità. La richiesta di adesione deve essere indirizzata, per iscritto, al Consiglio Direttivo.
 
4)      Il Socio che intende recedere dall’Associazione, deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo.
 
5)      I Soci possono essere esclusi dall’Associazione qualora il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello Statuto ed alle finalità dell’Associazione oppure se, senza giustificati motivi, non partecipano alla vita sociale o non versano la quota associativa nei termini stabiliti. Il Consiglio Direttivo può decidere l’esclusione con parere motivato e le delibere da esso assunte devono essere comunicate all’interessato a mezzo lettera raccomandata, postale o a mano. Il Socio può ricorrere contro tale delibera. Il mancato ricorso entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l’accettazione della delibera stessa.
 
Assemblea dei Soci
Articolo 5
 
1)      L’Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta l’anno presso la sede dell’Associazione od altrove, ad iniziativa del Consiglio Direttivo, che ne fissa l’ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai Soci almeno 20 giorni prima della data stabilita e, nei casi di urgenza, almeno cinque giorni prima. La convocazione potrà essere effettuata tramite posta, telegramma, telex, telefax od e-mail. In ogni caso l’assemblea dovrà essere convocata nel primo quadrimestre di ogni anno per provvedere e deliberare sul rendiconto finanziario e sullo stato finanziario.
 
2)      La convocazione può altresì essere richiesta con motivazione scritta da tanti Soci che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.
 
3)      In prima convocazione l’Assemblea dei Soci è validamente costituita quando sia presente, o rappresentato, un numero di Soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica.
 
4)      In seconda convocazione l’Assemblea dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati per delega.
 
5)      Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Nessun Socio può essere portatore di più di tre deleghe.
 
6)      In considerazione delle distanze geografiche dei Soci e di altre eventuali difficoltà materiali di partecipazione all’Assemblea, il Consiglio Direttivo s’impegna ad accettare l’eventuale opinione scritta di tutti coloro che non possono partecipare direttamente. Tali comunicazioni devono pervenire alla sede amministrativa, almeno un giorno prima della data fissata per l'assemblea.
 
7)      L’Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Tutti i Soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
 
8)      Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto è necessaria la presenza di due terzi, con arrotondamento all’unità superiore, dei Soci in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
 
9)      Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
 
10)   In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
 
11)   L’Assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i suoi membri presenti, un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori qualora vi siano votazioni.
 
12)   I Soci, riuniti in Assemblea, possono modificare il presente statuto, ma non possono modificare gli scopi dell’Associazione.
 
Votazioni per l’elezione degli organi collegiali
Articolo 6
 
1)      Per le votazioni si procede per dichiarazione palese o, qualora i Soci fossero impossibilitati ad intervenire e desiderassero partecipare alle votazioni, tramite voto sottoscritto, che deve essere fatto pervenire via posta, fax, telefax o e-mail presso la sede amministrativa, almeno un giorno prima della data fissata per l'assemblea.
 
2)      Il Presidente dell’Assemblea nomina, scegliendo tra i presenti, due scrutatori i quali accertano la regolarità delle votazioni e sottoscrivono, unitamente al Presidente ed al Segretario dell’Assemblea, il verbale della riunione.
 
3)      I risultati delle votazioni sono proclamati dal Presidente dell’Assemblea.
 
Il Consiglio Direttivo
Articolo 7
 
1)      Il Consiglio Direttivo è costituito da non meno di tre componenti nominati dall’Assemblea tra i propri membri. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina, sono effettuate nell’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
 
2)      In caso di morte o dimissioni di Consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea ordinaria. La carica di Consigliere è gratuita.
 
3)      Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere, e sui criteri da seguire, per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ordinaria e straordinaria.
 
4)      In particolare il Consiglio Direttivo:
 
a)      Fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l’esecuzione;
b)      Delibera sull’ammissione e sul recesso dei Soci;
c)       Decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla collaborazione con terzi ed in particolare potrà conferire incarichi per il perseguimento degli scopi sociali;
d)      Redige i progetti di bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale da presentare all’assemblea ordinaria dei Soci;
e)      Stabilisce le norme e le modalità di erogazione dei finanziamenti;
f)        Stabilisce l’entità dell’eventuale quota annua associativa ed i termini di versamento.
 
5)      Conferisce e revoca procure.
 
6)      Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed un vicePresidente.
 
7)      Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno una volta ogni quattro mesi, presso la sede dell’Associazione, od altrove, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l’ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il Consiglio almeno cinque giorni prima della data stabilita e, nei casi d’urgenza, con telegramma, telex o telefax, e-mail, almeno un giorno prima. I Consiglieri, almeno in numero di due, possono chiedere la convocazione indicando l’oggetto su cui deliberare.
 
8)      Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
 
9)      Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.
 
10)   La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione, di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi, sono conferite al Presidente.
 
Il Collegio dei Revisori
Articolo 7 bis
 
1)      Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti di cui un Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci tra i soci stessi o anche non soci. Resta in carica tre anni, ed i suoi membri possono essere rieletti.
 
2)      In caso di morte o dimissioni di Revisori prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Revisori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria. La carica di Revisore è gratuita.
 
3)      Il Collegio dei Revisori si riunisce ogni tre mesi per la verifica della regolarità contabile associativa e, entro il primo quadrimestre di ogni anno, per il parere sul rendiconto finanziario da sottoporre all'assemblea dei soci.
 
Bilancio
Articolo 8
 
1)      Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone obbligatoriamente il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo per sottoporlo all’approvazione dei Soci.
 
2)      Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone obbligatoriamente il bilancio di esercizio per sottoporlo all’approvazione dei Soci, bilancio redatto nel rispetto della normativa in materia.
 
3)      Il Bilancio d’esercizio deve essere corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento della gestione, la quale deve evidenziare in un’apposita sezione, gli interventi realizzati, i risultati conseguiti ed il parere del Collegio dei Revisori.
 
Scioglimento
Articolo 9
 
1)      Qualora non sia possibile il raggiungimento degli scopi sociali o, per qualunque motivo, l’Associazione dovesse arrivare allo scioglimento, l’eventuale patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 
2)      La deliberazione di scioglimento dovrà essere adottata dall’Assemblea dei Soci con voto palese e con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci maggiori di età in carica.
 
Norma finale
Articolo 10
 
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile, le relative norme di attuazione, e le disposizioni tempo per tempo vigenti in materia, in esse richiamate espressamente le norme che disciplinano l’attività delle Associazioni ONLUS.